COSA E' LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Il Mediatore familiare è una figura professionale terza, imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo.

Il Mediatore familiare si adopera, nel rispetto del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità e in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, al fine di mantenere ed esercitare la bigenitorialità e una comune responsabilità genitoriale.

Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato nella gestione dei conflitti familiari. Le sue competenze sono nell'ambito psicologico e giuridico con particolari abilità di negoziazione. Rientra nelle sua attività quella di garantire l'imparzialità e l'assenza di giudizi.

Dott. Stefano Larini

Mediatore Familiare

Socio professionista A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari)

Formatore della scuola F.M.F. Centro di Formazione in Mediazione familiare riconosciuta dall'A.E.Me.F.

Counselor

Laureato in Psicologia

Ricevo nella zona di Roma


P.IVA: 17226381006

Se siete interessati potete scrivere una mail con una breve descrizione del problema e le modalità con le quali si vuole essere ricontattati.

Disciplina relativa alla Mediazione Familiare: L’attività del mediatore familiare è regolata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Tali disposizioni regolamentano la formazione, le regole deontologiche e le tariffe. 

Alcune leggi inerenti la Mediazione Familiare:

L’articolo 337 octies c.c. che riprende il contenuto dell’art. 155 c.c. e dispone: “.. Se il giudice ne ravvisa l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, ha la possibilità di rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per dare la possibilità ai coniugi di ricorrere all’aiuto di esperti e tentare una mediazione al fine di raggiungere un accordo finalizzato alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli..”.

art. 337 ter c.c.: “Il giudice prende atto…degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di M.F.”

La riforma Cartabia: La Riforma ha previsto che il Giudice, sin dal decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, informi le parti della possibilità di avvalersi della Mediazione Familiare (art. 473 bis14 c.p.c.); il nuovo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo articolo 473 bis. 22, è dedicato alla mediazione familiare, con la finalità di consentire al Giudice di adottare le decisioni migliori nell’interesse dei figli, quando devono essere adottati provvedimenti urgenti e temporanee.