Oppressione e Libertà
Oppressione e Libertà
Il Mediatore familiare è una figura professionale terza, imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo.
Il Mediatore familiare si adopera, nel rispetto del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità e in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, al fine di mantenere ed esercitare la bigenitorialità e una comune responsabilità genitoriale.
Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato nella gestione dei conflitti familiari. Le sue competenze sono nell'ambito psicologico e giuridico con particolari abilità di negoziazione. Rientra nelle sua attività quella di garantire l'imparzialità e l'assenza di giudizi.
La mediazione familiare è un percorso di supporto rivolto a coppie e famiglie che stanno affrontando situazioni di conflitto, separazione o divorzio. Il suo obiettivo è favorire un dialogo costruttivo tra le parti, aiutandole a trovare soluzioni condivise e sostenibili nel tempo, soprattutto quando sono coinvolti figli minori.
✔ Ascolto e supporto imparziale : Un mediatore qualificato facilita il confronto in un ambiente neutrale.
✔ Gestione dei conflitti : Aiuta a comunicare in modo efficace, riducendo tensioni e incomprensioni.
✔ Piani genitoriali condivisi : Promuove accordi equilibrati per il benessere dei figli.
✔ Rispetto e autodeterminazione : Le decisioni vengono prese dalle parti, senza imposizioni esterne.
✅ Evita lunghe e costose battaglie legali
✅ Protegge il benessere emotivo di adulti e bambini
✅ Favorisce un clima di collaborazione e rispetto
Se stai vivendo un momento di difficoltà familiare e cerchi una soluzione serena e costruttiva, la mediazione familiare può essere la scelta giusta per te.
Formatore della scuola F.M.F. Centro di Formazione in Mediazione familiare riconosciuta dall'A.E.Me.F.
Counselor
P.IVA: 17226381006
Se siete interessati potete scrivere una mail con una breve descrizione del problema e le modalità con le quali si vuole essere ricontattati.
Link Utili:
Disciplina relativa alla Mediazione Familiare: L’attività del mediatore familiare è regolata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Tali disposizioni regolamentano la formazione, le regole deontologiche e le tariffe.
Alcune leggi inerenti la Mediazione Familiare:
L’articolo 337 octies c.c. che riprende il contenuto dell’art. 155 c.c. e dispone: “.. Se il giudice ne ravvisa l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, ha la possibilità di rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per dare la possibilità ai coniugi di ricorrere all’aiuto di esperti e tentare una mediazione al fine di raggiungere un accordo finalizzato alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli..”.
art. 337 ter c.c.: “Il giudice prende atto…degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di M.F.”
La riforma Cartabia: La Riforma ha previsto che il Giudice, sin dal decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, informi le parti della possibilità di avvalersi della Mediazione Familiare (art. 473 bis14 c.p.c.); il nuovo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo articolo 473 bis. 22, è dedicato alla mediazione familiare, con la finalità di consentire al Giudice di adottare le decisioni migliori nell’interesse dei figli, quando devono essere adottati provvedimenti urgenti e temporanee.